1. Il presente modulo può essere utilizzato da imprese e liberi
professionisti solo se intendono apporre in cantiere un’unica
insegna o un’unica targa (per entrambi vale un limite massimo
di 5 metri quadrati) e il modulo deve essere trasmesso al
Comune competente o al concessionario competente prima
dell'affissione.
2. L'esenzione si applica solo alle imprese o ai liberi
professionisti che svolgono la propria attività in cantiere. Si
applica, ad esempio, all'idraulico che installa le tubature e i
sanitari, ma non all'impresa che ha fornito all'idraulico i
materiali necessari a tal fin
3. La definizione dell’insegna è contenuta nell’articolo 47, comma 1 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada):” Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."
Le targhe, che analogamente alle insegne hanno la funzione di identificare un ufficio o uno studio professionale in un luogo fisico (sede) sono uno strumento di identificazione, orientamento e fiducia e, al pari delle insegne, non servono a promuovere offerte e non devono avere carattere pubblicitario. Quindi la targa, per essere esente da imposta, può contenere solamente il nome e cognome e la professione del professionista, ma non informazioni aggiuntive come p.es. i settori trattati.
Inoltre, aggiunte come “il tuo artigiano”, “la migliore impresa edile” ecc. sono da considerarsi messaggi pubblicitari e comportano l'assoggettamento al canone dell'insegna o della targa, anche se di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati.